(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana; Considerato quanto segue: 1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 2. Nell'ambito del progetto di riorganizzazione del sistema degli enti e delle agenzie regionali risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di ottimizzarne l'organizzazione ed il funzionamento e al tempo stesso garantire un piu' elevato livello delle prestazioni dallo stesso erogate; 3. Gli obiettivi di cui al punto 2 vengono perseguiti attraverso: a) una puntuale definizione delle attivita' del consorzio finalizzata a garantire maggiore chiarezza in ordine alle sue competenze; b) la distinzione tra attivita' ordinarie ed attivita' straordinarie finalizzata a razionalizzare il sistema dei finanziamenti e la gestione del bilancio; c) l'introduzione di uno strumento di programmazione che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individui le prestazioni che il consorzio e' tenuto ad espletare nel corso dell'anno di riferimento e ne garantisca il pieno e corretto svolgimento; 4. Poiche' il ruolo del LAMMA si sostanzia nello svolgimento di attivita' a supporto delle attivita' istituzionali degli enti consorziati, che la finanziano interamente, si e' esclusa la possibilita' che il consorzio possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati; 5. In merito alla composizione del consorzio, si prevede che allo stesso possano partecipare, oltre alla Regione ed al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), solo enti pubblici territoriali e di ricerca, con esclusione di soggetti privati; alla Regione e' comunque riservata una partecipazione maggioritaria; 6. In considerazione dei contenuti delle attivita' svolte dal LAMMA, si e' reso necessario attribuire competenze di natura scientifica, oltre che tecnico operative, al comitato tecnico, che viene cosi' denominato comitato tecnico-scientifico, con funzioni di indirizzo e consulenza in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attivita' svolte dal consorzio; cio' ha peraltro implicato la revisione del sistema delle nomine dei relativi membri, che oltre ad essere coerente con quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), assicuri la presenza delle professionalita' necessarie all'espletamento delle nuove competenze dell'organo; 7. Si e' posta la necessita' di prevedere una disposizione transitoria relativa al personale per consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo del consorzio alle novita' introdotte con la presente legge e la conseguente messa a regime. Si approva la presente legge. Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina il consorzio «Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA», di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, gia' istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio «Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA»).